Cronaca
Bonus bebè 2014, le novità
Bonus bebè 2014 – In cosa consiste il congedo da parte del papà previsto per il Bonus Bebè 2014? Scopriamo tutti insieme i dettagli e come si può richiedere il congedo parentale, pagato dall’INPS anche alla figura paterna, nel caso la mamma non ne usufruisca.
Il Bonus Bebè 2014 offre un sostegno economico ai genitori che devono ritornare al lavoro dopo il congedo parentale obbligatorio. Proprio come il bonus bebè 2013, si tratta di un sostegno economico, pari a 300 euro al mese, che viene dato alle famiglie bisognose per poter pagare la retta dell’asilo nido del piccolo o la baby sitter che si prende cura dei cuccioli quando mamma e papà sono al lavoro.
Proprio come il bonus bebè 2013, anche l’aiuto economico per il 2014 è previso dal Decreto del Ministero del Lavoro del 22 dicembre del 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 febbraio 2013: il bonus avrà una durata di tre anni, dal 2013 al 2015, sotto forma di contributi economici per permettere alla madre di rientrare al lavoro dopo il congedo parentale obbligatorio.
Ma il bonus bebè 2014 prevede importanti novità anche per quello che riguarda il congedo obbligatorio e facoltativo da parte del padre. Se il papà è un lavoratore dipendente ne può fare richiesta entro il quinto mese di vita del piccolo, ma bisogna rispettare alcune regole ben precise.
Come chiedere il congedo di paternità? Il congedo obbligatorio per il papà, sia naturale, sia adottivo o affidatario, di un giorno è fruibile dal padre anche se la mamma usufruisce del congedo di maternità obbligatorio, mentre il congedo facoltativo dipende dalla scelta della mamma lavoratrice di non fruire di quei giorni, con anticipazio della fine del congedo di maternità obbligatorio.
A quanto ammonta il congedo? L’INPS paga l’indennità giornaliera pari al 100% della normale retribuzione, per tutti i giorni di congedo, sia quelli obbligatori sia quelli facoltativi.
Come fare la richiesta? La richiesta va fatta in forma scritta presso l’azienda, con riferimento ai giorni di congedo di cui si vuole fruire, con un preavviso di almeno 15 giorni. Se si richiede il congedo facoltativo, bisogna allegare la dichiarazione della mamma che rinuncia agli altrettanti giorni di congedo di maternità.
Via | Ticonsiglio