Cronaca
Permessi per l’allattamento: le indennità per riposi per allattare i neonati
Ecco cosa dice l’INPS in merito alle indennità per riposi per l’allattamento.
Come funzionano i permessi per l’allattamento? Tutte le donne iscritte all’INPS, che hanno già goduto della maternità e che sono tornate al lavoro, possono usufruire di un’indennità per riposi per dare il latte materno ai neonati. Si tratta di un’indennità economica, sostitutiva della retribuzione, che l’INPS paga ai lavoratori per le ore di assenza dal lavoro usate per allattare i neonati durante il primo anno di vita del bambino o per i genitori adottivi o affidatari durante il primo anno dall’ingresso nella nuova famiglia.
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I permessi per l’allattamento spettano alle lavoratrici dipendenti assicurate all’INPS anche per la maternità, ad esclusione delle lavoratrici a domicilio, delle lavoratrici addette a servizi domestici e familiari, delle lavoratrici sospese o assenti dal lavoro senza retribuzione, delle lavoratrici iscritte alla gestione separata. Spettano poi alle lavoratrici agricole a tempo determinato che hanno lavorato per 51 giornate nell’anno precedente o nello stesso anno, alle lavoratrici LSU o APU, ai padri lavoratori dipendenti se il figlio è affidato solo al padre, se la madre, lavoratrice dipendente, non fruisce dei riposi, se la madre lavoratrice è autonoma, se la madre è morta o gravemente inferma.
Il papà non può chiedere i riposi giornalieri durante il congedo di maternità o il congedo parentale della madre, la mamma può chiedere i riposi anche durante il congedo parentale del padre.
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L’indennità che spetta è pari alla retribuzione che sarebbe stata pagata se avesse lavorato in quelle ore: spettano 2 ore di riposo se l’orario contrattuale di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere, un’ora di riposo se è inferiore. In caso di parto gemellare o adozione o affidamento di più minori, le ore sono raddoppiate.
La domanda va presentata al datore di lavoro. In caso di richiesta del padre, va presentata anche alla sede INPS di residenza e può anche essere spedita per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite un ente patronato. Per presentare la domanda serve il certificato di nascita o l’autocertificazione. Per le adozioni e gli affidi nazionali, servono copia del provvedimento di adozione/affidamento e copiadel documento dell’autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia. Per le adozioni internazionali, serve copia dell’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI), caso di provvedimento straniero di adozione: copia del decreto di trascrizione nel registro di stato civile emesso dal tribunale dei minori o autocertificazione.
Via | INPS