Cronaca
Adozioni nazionali: cosa dice la legge e quale iter seguire
Adottare un bambino nato in Italia è il desiderio di tante coppie, vediamo qual è l’iter burocratico da seguire
Sono tantissime le coppie che ogni anno si rendono disponibili per l’adozione di un minore nato in territorio nazionale o comunque di nazionalità italiana. Tuttavia, nonostante le ottime intenzioni, non sempre e non tutti gli aspiranti genitori adottivi vedono esaudito il loro legittimo desiderio.
Cosa dice la legge del nostro Paese – piuttosto rigida in tema di adozioni – a tal proposito, qual è l’iter da seguire e quali i requisiti necessari per poter essere inseriti in lista?
Per prima cosa, attualmente la normativa prevede che solo le coppie regolamentate sposate da almeno 3 anni (con unione civile o religiosa), o quelle che convivono da almeno 3 anni e abbiano manifestato l’intenzione di unirsi in matrimonio presto, possano adottare un minore. Questo requisito è, però, associato anche a quello dell’età del genitoriale.
Secondo la legge, infatti, non ci deve essere una differenza di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 45 anni con il figlio o la figlia adottivi. Eventualmente, se solo uno dei due coniugi superi questo gap generazionale (ma solo di 10 anni, e non oltre), si può fare un’eccezione, purché l’altro coniuge rispetti comunque questi limiti imposti.
Altro caso in cui si possa fare un’eccezione è quello in cui esitano condizioni di grave danno per il minore. Per quanto riguarda l’iter burocratico, una volta che la coppia abbia deciso di voler adottare, deve recarsi presso il Tribunale dei Minori della zona di residenza (anche a più di un, purché segnalato), e fare domanda per essere inseriti nella lista dei “papabili” genitori adottivi.
Nella domanda si deve specificare se si è disposti ad adottare più di un bambino (ad esempio due o più fratelli) anche in caso di malattia o handicap di questi ultimi. La domanda va redatta in carta semplice, con allegati i documenti richiesti, e vale 3 anni, alla scadenza dei quali (se non si è ancora concretizzata l’adozione), si può rinnovare. I certificati da allegare alla domanda sono i seguenti:
- Certificato di nascita degli aspiranti genitori
- Stato di famiglia
- Dichiarazione di assenso all’adozione dei genitori naturali o certificato di morte (in caso di decesso, naturalmente)
- Busta paga o certificati di reddito
- Certificato medico
- Certificato penale dei richiedenti
- Certificato o dichiarazione in cui i coniugi attestano di non essersi mai separati nei 3 anni precedenti
Una volta depositata la domanda, il Tribunale minorile comincia, attraverso i propri funzionari o la collaborazione degli assistenti sociali, le indagini per valutare l’idoneità degli aspiranti genitori.
Se tutto va bene e viene individuato il minore adottabile, il Tribunale sceglie la coppia più adatta ad accoglierlo, e il bambino o l’adolescente arrivano nella nuova famiglia per un periodo di “prova” chiamato di preadozione. Trascorso ancora un anno, se il minore si è ben integrato con i nuovi genitori e tutto procede per il meglio, il tribunale si pronuncia per l’adozione definitiva.
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Foto| via Pinterest