Cronaca
Riconoscimento di paternità: i casi previsti dalla legge in Italia
Dal 2012 in Italia non esiste più differenza giuridica tra figli nati fuori o all’interno di un vincolo matrimoniale. Vediamo, nello specifico, cosa prevede la legge per il riconoscimento di paternità
Le modalità con cui si effettua il riconoscimento di paternità e maternità in Italia sono cambiate dal dicembre 2012, ovvero da quando è entrata in vigore la Legge 219 che dispone in materia di riconoscimento dei figli naturali.
Finalmente anche nel nostro Paese è stata annullata la differenza giuridica tra figli nati all’interno o fuori dal matrimonio, ma l’iter per il riconoscimento di paternità e di maternità è ancora un po’ diverso.
Per i bambini nati da un’unione matrimoniale, il riconoscimento può essere effettuato indistintamente dalla mamma o dal papà (quindi da un solo genitore) direttamente in ospedale (se il parto avviene lì) attraverso la denuncia di nascita, e il bambino potrà prendere anche entrambi i cognomi materno e paterno.
Se, invece, il figlio è nato fuori dal matrimonio, il riconoscimento va fatto da entrambi i genitori, sia insieme che separatamente, in Tribunale, con dichiarazione del Giudice competente. Il padre può anche riconoscere il figlio da solo, attribuendogli il proprio cognome, e la madre successivamente attraverso una dichiarazione posteriore alla nascita di fronte all’ufficiale dello stato civile, al Giudice Tutelare o ad un Notaio.
Se i genitori riconoscono il figlio naturale congiuntamente, gli verrà attribuito il cognome paterno. Veniamo al caso di riconoscimento prima della nascita, che può rendersi necessario, ad esempio, quando il papà svolga lavori pericolosi o, magari, debba partire per una missione civile o militare all’estero in zone a rischio.
In questa eventualità la dichiarazione, sempre da effettuarsi con le modalità succitate, si farà prima del parto, in modo che in caso di decesso il bambino abbia comunque il cognome del padre. In caso di riconoscimento di un figlio ai fini dell’attribuzione del cognome (paterno), se il bambino è un minore, il cognome lo stabilisce il Tribunale dei minori più vicino alla località di residenza, se, invece, il figlio naturale è maggiorenne, può scegliere in autonomia quale cognome prendere o, eventualmente, rifiutare.
Sempre considerando l‘età de figlio naturale, se ha compiuto 14 anni è legittimato a dare, o meno, il consenso al riconoscimento di paternità, mentre se ha meno di 14 anni, sarà il genitore che ha fatto per primo il riconoscimento (in genere la madre), a poter acconsentire, o meno, al riconoscimento da parte del padre. Tutto chiaro?
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