Papà
Il congedo parentale del padre, ecco come funziona
Che diritti ha il neopapà dopo il parto? Scopriamo cos’è il congedo parentale e come funziona in Italia.
Dopo la nascita del bambino non è solo la mamma ad essere tutelata per legge sul lavoro in caso di reale bisogno. Il congedo parentale del padre funziona quindi più o meno come quello della neomamma, e in alcune situazioni può essere anche sostituito a quello che di legge spetta alla madre del bambino.
Il congedo parentale del neopapà altro non è che un permesso di lavoro speciale che si può richiedere sin dal momento della nascita al datore di lavoro (fino agli 8 anni d’età) con un preavviso di quindici giorni e chiaramente solo per ragioni valide. Il congedo di paternità è il periodo di astensione dal lavoro che di diritto può spettare al padre in seguito alla nascita del figlio o nel caso di adozione o affidamento di un minore, ed è stabilito dall’art. 28 del d.lgs. 151/2001, c.d. Testo Unico maternità/paternità.
Questo congedo viene riconosciuto anche in alcune situazioni che impossibilitano la mamma a prendersi cura del bambino, se è ammalata, se ci sono emergenze di varia natura, a prescindere del fatto che la stessa lavori o meno. Questi sono alcuni dei casi in cui viene garantito il diritto di congedo parentale esclusivo al padre:
- la madre lavoratrice rinuncia totalmente o parzialmente al congedo di maternità alla stessa spettante;
- la madre muore
- la madre abbandona o non riconosce il figlio
- al padre viene dato l’affidamento esclusivo del figlio (art. 155bis c. c.)
- la madre è affetta da una grave infermità
E ancora vi riporto un estratto sul congedo parentale del padre pubblicato sul sito ufficiale dell’INPS :
Nei primi otto anni di età del bambino i genitori, lavoratori dipendenti, hanno il diritto di assentarsi dal lavoro, anche contemporaneamente:
la madre può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi;
il padre può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 7 mesi;Le astensioni dal lavoro, se utilizzate da entrambi i genitori, non possono superare il limite complessivo di 11 mesi.
il genitore solo può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 10 mesi;
i genitori adottivi o affidatari possono usufruire del congedo parentale entro i primi 8 anni dall’ingresso del bambino in famiglia, a prescindere dall’età del bambino, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età).N.B. Il genitore, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuto a dare un preavviso di almeno 15 giorni al datore di lavoro.
Attenzione: in riferimento ai riposi giornalieri del padre (art. 40 del d.lgs. 151/2001 – Testo Unico maternità/paternità) si precisa che:
Il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, bensì, lavoratrice autonoma o casalinga. In quest’ultimo caso deve essere dimostrata l’impossibilità della madre di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche, ecc.).
Lavoratori autonomi
Le lavoratrici autonome possono astenersi dal lavoro per 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino. Ai padri lavoratori autonomi non è riconosciuto il diritto al congedo parentale.
Lavoratori parasubordinati
A partire dal 1° gennaio 2007, le lavoratrici e i lavoratori parasubordinati, che non siano titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, possono astenersi dal lavoro per 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.
Indennità
Durante i periodi di congedo parentale viene corrisposta al genitore, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 30% della retribuzione.
Per quanto tempo
Fino ai 3 anni di vita del bambino (oppure, in caso di adozione e affidamento, fino a 3 anni dall’ingresso in famiglia),l’indennità del 30% spetta per un periodo massimo complessivo, tra i genitori, di 6 mesi.
In caso di superamento dei 6 mesi, e fino all’ottavo anno di vita del bambino, l’indennità spetta solo se il reddito annuo del genitore richiedente non superi due volte e mezzo l’importo del trattamento minimo di pensione in vigore quell’anno (per il 2008 il limite di reddito è di 14.401,40 euro).N.B. In entrambi i casi, è prevista per tutto il periodo del congedo una contribuzione figurativa.
Atttenzione: Lo staniero con un regolare rapporto di lavoro subordinato in atto, ha diritto a fruire del congedo parentale anche in favore del figlio residente all’estero.
E’ opportuno precisare che il certificato di nascita da allegare alla domanda, nonché la firma apposta dall’altro genitore o affidatario sulla dichiarazione ad esso riservata nel Mod. AST. FAC., dovranno essere legalizzati a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero.