Cronaca
Maternità, i mesi di congedo obbliatori: cosa dice la legge?
Quando una donna lavoratrice resta incinta, per legge deve astenersi dal lavoro per un certo numero di mesi, che fanno parte del congedo obbligatorio di maternità
Il decreto legislativo 151 del 2001, integrato con alcune aggiunte e modifiche nel 2007, stabilisce la normativa in fatto di maternità e di congedo obbligatorio dal lavoro per la mamma.
Secondo la legge, l’estensione obbligatoria dal lavoro (dipendente) è di 5 mesi così distribuiti: 2 mesi prima del parto o della data presunta di questo (congedo pre-parto), e 3 mesi dopo la nascita del bambino (congedo post-parto). Questo periodo è, però, soggetto a flessibilità qualora la madre lo richieda.
Ovvero, la lavoratrice può chiedere di continuare a lavorare fino all’ottavo mese (astenendosi, quindi, solo nell’ultimo mese di gravidanza), in modo da sfruttare 4 mesi di congedo dopo che il bambino sia nato. Questo è possibile solo laddove il medico (di base o ginecologo convenzionato ASL) certifichi che la donna gode di perfetta salute e non esistono rischi per lei, e per il nascituro, ne proseguire l’attività lavorativa.
Il congedo obbligatorio è previsto anche in caso di adozioni e affidamento (congedo post-partum) e di aborto spontaneo o terapeutico avvenuto dopo il 180mo giorno dall’inizio della gestazione (congedo post-partum). Dal 2007 sono incluse, nella normativa, anche le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata dell’Inps, mentre ne sono escluse le lavoratrici autonome con o senza partita IVA.
Nel caso di nascita gemellare il congedo obbligatorio di maternità non raddoppia! E lo stesso discorso vale per adozioni o affidamenti di più bimbi contemporaneamente. Se la gestante ha richiesto la maternità flessibile, questa può essere interrotta qualora insorgano problemi di salute, e il congedo può partire da subito.
Invece in caso di parto posticipato rispetto alla data presunta, il congedo pre-parto è, ovviamente, prolungato. Se, invece, il bambino nasce prematuro, i tre mesi del congedo porst-partum si contano ugualmente dalla presunta data del parto e la mamma può anche usufurire dei mesi di congedo pre-parto non goduti. Tutto chiaro?
Foto| via Pinterest