Cronaca
Lavoro domestico e maternità: cosa prevede la legge per colf e badanti
Le lavoratrici dipendenti che svolgano la professione di colf e di badanti in caso di maternità hanno diritto, per legge, al congedo obbligatorio per 5 mesi all’80% della retribuzione media
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Colf e badanti, ovvero le lavoratrici dipendenti che svolgano una professione in ambito domestico, sono tutelate dalla legge in caso di gravidanza e pertanto non solo non possono essere licenziate (tranne che per cosiddetta “giusta causa”), ma godono anche dei diritto (che è anche un dovere) di congedo di maternità retribuito.
Questo periodo di tempo di astensione obbligatoria dal lavoro è pari a 5 mesi da distribuirsi in questo modo: 2 prima del parto e tre dopo, oppure (se il medico certifichi che non esistono complicazioni o problemi per la salute di mamme feto) 1 prima della data presunta del parto e 4 mesi dopo (congedo obbligatorio flessibile).
Ad ogni modo, i 5 mesi in cui non lavora per dedicarsi al bambino, la lavoratrice domestica, colf o badante, ha diritto a ricevere una indennità di maternità dall’INPS pari all’80% della retribuzione media calcolata in base all’ultimo stipendio ricevuto dal datore di lavoro.
Il requisito per ottenere l’indennità è quello di aver accumulato, nei due anni precedenti, 52 settimane di lavoro, e nello specifico 26 settimane di lavoro prima della domanda di congedo obbligatorio (per 24 ore di lavoro settimanale medio).
Come anticipato, l’indennità di maternità non spetta al datore di lavoro, che però è tenuto, naturalmente, a continuare a pagare alla sua dipendente i contributi, ma all’INPS, ed è comprensiva degli eventuali scatti di anzianità e di tredicesima. Come e quando presentare la domanda?
Prima dell’inizio del congedo e quindi entro il settimo mese di gravidanza, la lavoratrice deve presentare al proprio datore di lavoro e all’INPS il modulo compilato modello MAT SR01 scaricabile direttamente dal sito web dell’Istituto di Previdenza Sociale, corredato di certificato medico che attesta lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
Inoltre, bisogna poi presentare il certificato di nascita del bambino entro i 30 giorni dal parto o l’autocertificazione sostitutiva da presentare sia all’INPS che al datore di lavoro. Presentando la domanda si fa partire subito l’iter per la richiesta di indennità.
Sempre sul sito dell’INPS, la colf o la badante in dolce attesa possono scaricare un altro modulo – MV10 – che servirà dopo la nascita del bambino per usufruire delle detrazioni fiscali per lavoratrici con figli a carico e la eventuale richiesta degli assegni familiari. La lavoratrice può, eventualmente, riprendere prima il lavoro in caso di aborto prima del 180mo giorno di gravidanza o di morte del neonato come stabilito dal decreto legge integrativo del 2011.